ARTICOLO 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Il secondo articolo afferma il principio personalista che, come ha stabilito la Corte Costituzionale (167/1999), «pone come fine ultimo dell’organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana». La tutela dei diritti dell’uomo, quindi, rappresenta un tratto essenziale del carattere democratico della Repubblica. La giurisprudenza sembra ormai concordare con l’opinione secondo cui il concetto di «inviolabilità» non riguarda solamente la protezione dei cittadini dalle illecite intromissioni delle autorità nella loro sfera privata, ma costituisce un invito effettivo affinché le istituzioni si adoperino per soddisfare le esigenze primarie dei singoli individui.
L’articolo, inoltre, stabilisce altri due principi di grande importanza: quello pluralista (la tutela dei diritti si estende anche a quelle formazioni sociali – famiglia, scuola, partiti politici, associazioni… – in cui si realizza la personalità dei singoli individui) e quello solidarista (la Costituzione, cioè, impone ai cittadini il rispetto di una serie di doveri quali, per esempio, la difesa della patria o il regolare pagamento delle tasse).