Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale

Lo Stato italiano è una Repubblica laica ed aconfessionale, vale a dire che manca una religione ufficiale. Corollario principale è che tutte le leggi, i regolamenti e l’attività della Pubblica Amministrazione sono conformati al principio di laicità, che non tollera indebite ingerenze della religione nella vita politica dei cittadini.

L’articolo in esame sancisce innanzitutto l’originarietà dell’ordinamento della Chiesa Cattolica, attribuendo ad essa l’indipendenza e la sovranità, tipica degli ordinamenti statali.

I rapporti tra l’ordinamento statale e clericale sono regolati dai Patti Lateranensi, stipulati l’11 febbraio del 1929. Per espressa disposizione costituzionale, essi possono essere modificati solamente previo accordo tra i due ordinamenti oppure, in alternativa qualora manchi un accordo, mediante procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost..

Ad essere stato costituzionalizzato non è dunque il contenuto dei Patti Lateranensi, bensì il principio pattizio.

Ad ogni modo essi hanno forza costituzionale e quindi resistono all’abrogazione di norme di legge ordinaria, nonché derogare a norme di carattere costituzionale, essendo norme pattizie a carattere speciale.

Il 18 febbraio 1984 venne stipulato un nuovo accordo (detto di “Villa Madama”) con cui sono state operate delle opportune modificazioni, abrogando innanzitutto il principio della religione di Stato, confermando la laicità dello Stato, nonché sul matrimonio concordatario.