Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Approvando l’art. 14, l’Assemblea costituente volle sottolineare che l’inviolabilità del domicilio godeva di una tutela identica a quella stabilita per la persona. Ciò significava che per accedere a un domicilio era necessaria un’autorizzazione motivata da parte dell’autorità giudiziaria, che poteva emetterla solamente nei modi e nei casi previsti dalla legge.
Il dibattito si concentrò sulle ispezioni riguardanti gli accertamenti fiscali. L’onorevole Roberto Lucifero (Blocco nazionale della libertà, d’ispirazione monarchica e conservatrice) propose di limitare le ispezioni per scopi fiscali «ai luoghi diversi dall’abitazione ove la persona esplichi la sua attività». Alla proposta si oppose il relatore dell’articolo, l’onorevole Lelio Basso (Partito socialista italiano), affermando che «non v’è nessuna ragione di accettare la distinzione fra casa privata e ufficio. […] Per quanto riguarda gli accertamenti fiscali, se si accettasse la proposta dell’on. Lucifero, noi favoriremmo le frodi fiscali, perché basterebbe portare i registri a casa per impedire gli accertamenti».

Il domicilio – inteso come luogo privilegiato dove una persona esercita la propria libertà personale – gode delle stesse garanzie previste dall’art. 13 ed è considerato «inviolabile». La libertà domiciliare è riconosciuta alle persone fisiche (cittadini, stranieri e apolidi), alle persone giuridiche (per esempio, le società per azioni) e alle associazioni di fatto (cioè, un complesso organizzato di persone).
Nella giurisprudenza penale il domicilio è inteso come un luogo non pubblico (cioè una «privata dimora») «strumentale alla vita familiare, professionale, culturale e politica» di un individuo (l’abitazione, l’ufficio, la sede di un partito politico…). Esiste anche una giurisprudenza che estende la definizione di «privata dimora» ai mezzi di trasporto (roulotte, camper, cabine dei camion, autovetture, natanti).
Negli ultimi anni si è affermato anche il concetto di domicilio informatico, inteso come proiezione spaziale della persona nei sistemi informatici (per esempio, hard disk dei computer, account elettronici bancari, siti web personali, account registrati sui social network…).
Il domicilio può essere violato solamente per motivi sanitari (verifica delle condizioni igieniche di un’abitazione o di un luogo di lavoro), economici (accertamenti fiscali) e di incolumità pubblica (verifica delle condizioni di un luogo aperto al pubblico).