L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

L’Assemblea Costituente discusse in modo particolare il primo e il terzo comma di questo articolo. Quanto al primo, il dibattito riguardò il problema dell’adattamento automatico nell’ordinamento italiano delle norme stabilite dal diritto internazionale. I costituenti decisero di tracciare una distinzione fra le norme di diritto internazionale generale (ovvero quelle norme definite «consuetudini», che vincolano tutti gli Stati membri della comunità internazionale al rispetto di un comportamento «costante ed uniforme»)e i trattati (detti anche «norme di diritto internazionale positivo»): le prime entravano automaticamente a far parte dell’ordinamento italiano, i secondi solamente dopo un processo di ratifica.
L’elaborazione del terzo comma fu particolarmente laboriosa perché vennero proposti tre testi differenti: «Lo straniero a cui siano state negate nel proprio paese le libertà…»; «Lo straniero al quale sia negato l’effettivo esercizio dei diritti di libertà…»; «Lo straniero al quale nel proprio paese sia impedito di diritto e di fatto l’esercizio delle libertà…». Il testo finale fu approvato dopo che i diversi proponenti concordarono sul fatto che il diritto di asilo poteva essere concesso solo dopo aver accertato che nel paese di provenienza dello straniero fosse effettivamente impedito l’esercizio delle libertà garantite dalla Costituzione italiana (e non dalla Costituzione del paese straniero).

Il primo comma dell’art. 10 esplicita l’impegno della Repubblica italiana a rispettare le norme del diritto internazionale.
Il secondo comma garantisce la tutela dei cittadini stranieri residenti in Italia disponendo che il loro trattamento giuridico può essere stabilito solamente dalla legge (la quale deve uniformarsi alle norme previste dal diritto internazionale). L’ordinamento italiano prevede due categorie di cittadini stranieri: quelli provenienti da un paese dell’Unione europea (la cui tutela è simile a quella dei cittadini italiani) e quelli provenienti da un paese extra-europeo (per i quali sono previste restrizioni circa l’ingresso e la permanenza nel territorio della Repubblica).
Il terzo e il quarto comma esprimono norme di carattere umanitario: il primo riconosce il diritto d’asilo agli individui perseguitati nei loro paesi d’origine; il secondo impedisce l’estradizione di un individuo accusato di reati politici (generalmente, con reati politici si intendono i crimini commessi per opporsi a un regime dittatoriale o autoritario).