La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Originariamente questo articolo aveva questa formulazione: «La libertà e la segretezza di comunicazione e di corrispondenza in qualsiasi forma sono garantite. Può derogarsi a questa disposizione solo per motivata decisione dell’autorità giudiziaria. La legge può stabilire limitazioni e istituire censure per il tempo di guerra. La divulgazione di notizie per tal modo conosciute è vietata».
La parte riguardante il «tempo di guerra» fu poi soppressa poiché i costituenti ritennero implicito che in caso di guerra fosse possibile sospendere alcune libertà dei cittadini.
Un’altra questione riguardò l’ammissibilità o meno del sequestro della corrispondenza nel corso di ispezioni personali o domiciliari eseguite con il permesso dell’autorità giudiziaria. L’assemblea concluse che sarebbe stato possibile leggere la corrispondenza personale solamente dopo un’autorizzazione motivata da parte dell’autorità giudiziaria.

L’art. 15 garantisce la riservatezza del contenuto delle comunicazioni, intesa come condizione indispensabile per rendere effettiva la libertà di comunicazione.
La giurisprudenza considera «comunicazioni costituzionalmente tutelate» le buste suggellate; le cartoline contenute in buste non chiuse; i pacchi postali; le comunicazioni con segni simbolici (per esempio, l’alfabeto Morse); le conversazioni; i messaggi di posta elettronica; le comunicazioni scambiate in chat o in videoconferenza se avvengono in forma uno-a-uno.
La norma costituzionale si applica sia ai mittenti che ai destinatari della comunicazione. La libertà di comunicazione spetta a tutti gli individui (cittadini, stranieri, apolidi) e ai soggetti collettivi privati (associazioni, aziende…). Nel 1996 è stato istituito il Garante per la privacy (Autorità garante per la protezione dei dati personali), il cui scopo è quello di garantire la tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali.