Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

L’Assemblea costituente approvò il primo comma senza alcuna obiezione. Le parole «in qualsiasi parte del territorio nazionale» furono inserite per rendere inequivocabilmente esplicito che le Regioni non potevano in alcun modo porre limiti al soggiorno e alla circolazione dei cittadini. I costituenti vollero che apparisse molto chiaro il divieto di limitare la libertà di circolazione per ragioni politiche, in modo che fosse «stabilita una tutela di fronte alla delinquenza comune, ma non per motivi di carattere politico».
Maggiore dibattito suscitò la formulazione del secondo comma, in quanto le parole «salvo gli obblighi di legge» facevano immaginare la possibilità che l’effettivo esercizio del diritto potesse essere subordinato alla volontà del legislatore. Nel corso dei lavori fu chiarito che la parola «obblighi» si riferiva solamente alle formalità burocratiche relative al rilascio e all’esibizione dei passaporti.

Originariamente, la libertà di circolazione e di soggiorno era garantita solamente ai cittadini italiani. Oggi – con gli accordi firmati nell’ambito dell’Unione Europea – ciascun cittadino europeo ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio di uno stato che aderisce all’Unione. L’Italia, inoltre, aderisce agli accordi di Schengen (firmati nel 1985, oggi vi aderiscono gli Stati membri dell’Unione Europea a eccezione di Gran Bretagna, Irlanda, Cipro, Romania e Bulgaria; fanno parte dell’area Schengen anche tre Stati non aderenti all’Unione: Islanda, Norvegia e Svizzera), che permettono ai cittadini degli Stati firmatari di attraversare liberamente i confini di uno Stato membro senza dover sottoporsi ai controlli di frontiera.
L’art. 15 garantisce anche la libertà di espatrio, che è limitata solamente dall’obbligo di possedere un documento di riconoscimento valido: la carta d’identità per i cittadini che si recano nei paesi dell’Unione Europea e in quelli che hanno firmato un accordo con l’Italia; il passaporto per i cittadini che viaggiano in tutti gli altri paesi.