I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.

In origine, il testo dell’articolo iniziava con «Tutti hanno diritto…». In sede di coordinamento finale fu deciso, invece, che il diritto di riunione doveva essere riconosciuto solamente ai cittadini italiani.
Il dibattito si incentrò intorno all’obbligatorietà o meno del preavviso (ovvero, sull’obbligo di comunicare sempre in anticipo lo svolgimento della riunione): in un primo momento, infatti, il progetto prevedeva l’obbligatorietà del preavviso per le riunioni da tenere sia nei luoghi pubblici (piazze, strade…) che in quelli aperti al pubblico (teatri, cinema, impianti sportivi…).
In un secondo momento, fu deciso di mantenere l’obbligatorietà per i luoghi pubblici e di limitarla per i luoghi aperti al pubblico solamente ai casi di «pericolo per la pubblica incolumità». Infine, l’Assemblea approvò la formulazione finale che escludeva l’obbligatorietà del preavviso per le riunioni che si svolgevano nei luoghi privati e in quelli aperti al pubblico.

L’articolo riconosce una piena libertà di riunione nei luoghi privati e in quelli aperti al pubblico. Solamente per le riunioni nei luoghi pubblici è richiesta la comunicazione di un preavviso alle autorità di pubblica sicurezza. Il preavviso (in forma scritta) va comunicato almeno tre giorni prima e deve contenere il giorno, l’ora, il luogo e l’oggetto della riunione; le generalità delle persone designate a prendere la parola; le generalità e le firme dei promotori. I due soli limiti al diritto di riunione sono rappresentati dalla necessità che i cittadini si riuniscano «pacificamente» e «senza armi».
L’autorità giudiziaria può emettere un divieto di riunione solamente per quanto concerne i luoghi pubblici, ma il provvedimento deve essere adeguatamente motivato, con l’indicazione delle possibili ragioni in grado di turbare la sicurezza e l’incolumità pubblica