I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Circa l’art. 18 il dibattito riguardò principalmente il divieto di costituire associazioni segrete e di carattere militare. Circa le seconde, la formulazione venne approvata dopo due dichiarazioni degli onorevoli Aldo Moro (Democrazia cristiana) e Lelio Basso (Partito socialista italiano). Il primo affermò: «Va specificato che non si intendono vietate quelle organizzazioni giovanili che avessero per avventura un carattere militare puramente esterno e formale. Dovrebbe essere chiaro anche per il futuro legislatore che il divieto si intende per quelle associazioni che perseguano un addestramento militare vero e proprio e che siano pronte a impugnare le armi». Basso aggiunse: «Per associazioni a carattere militare devono intendersi quelle organizzazioni in cui lo spirito dell’individuo viene sottoposto a una disciplina militare e all’associato si impone di rinunciare alla propria libertà individuale per mettersi completamente a disposizione dei fini dell’associazione».
Quanto alle associazioni segrete, la disposizione venne approvata solamente dopo che i relatori rassicurarono l’assemblea sul fatto che le associazioni previste dall’articolo erano esclusivamente «quelle veramente segrete».

L’articolo si riferisce espressamente alla libertà di associazione che differisce da quella di riunione in quanto la prima presuppone un vincolo ideale fra gli associati e un carattere stabile e duraturo. L’articolo indica due limiti alla libertà di associazione: la costituzione di associazioni segrete e di tipo militare.
Il testo costituzionale vieta le associazioni segrete quando queste occultano i loro soci, tengono segrete le finalità e le attività sociali e interferiscono con le funzioni di organi costituzionali (fino ad oggi, il caso più clamoroso ha riguardato la Loggia massonica Propaganda Due – meglio nota come P2 – il cui fine era il sovvertimento dell’assetto politico istituzionale della Repubblica italiana). Quanto alle associazioni di tipo militare, il divieto scatta quando queste perseguono scopi politici utilizzando mezzi violenti «così da determinare un’atmosfera di intimidazione e di paura».