Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge

Con questo articolo, l’Assemblea costituente stabilì che solamente il Parlamento – attraverso l’approvazione delle leggi – poteva limitare la libertà dei cittadini. A sua volta, l’azione del Parlamento veniva limitata dalla Costituzione che imponeva al legislatore il pieno rispetto dello status libertatis(ovvero, del rispetto delle libertà personali).
L’art. 23 fu ampiamente discusso dall’Assemblea in quanto furono presentati emendamenti che ne proponevano la soppressione, oppure chiedevano che le prestazioni imponibili per legge fossero limitate al pagamento dei tributi, al servizio militare e alla collaborazione in merito all’amministrazione della giustizia (per esempio, la partecipazione dei cittadini alle giurie popolari nel corso dei dibattimenti processuali).

La giurisprudenza sull’art. 23 è ancora alquanto controversa. A differenza dello Statuto albertino, questo articolo non si riferisce solamente ai tributi, ma alle prestazioni personali (obbligo di far parte di una giuria popolare o di testimoniare in un processo…) e patrimoniali (si tratta, sostanzialmente, del pagamento delle imposte). L’imposizione di prestazioni ai cittadini può essere decisa solamente dal Parlamento e lo Stato può imporre determinate prestazioni esclusivamente in base alle leggi approvate.
L’articolo poggia sul concetto di «riserva di legge»: lo Stato, cioè, può imporre ai suoi cittadini un determinato sacrificio soltanto sulla base della legislazione in vigore. Fino al 2004, il servizio militare obbligatorio (abolito a partire dal 1° gennaio 2005) veniva indicato come «la prestazione personale per eccellenza e la più gravosa che possa ammettersi in una società civile e democratica ed in uno Stato di diritto».