Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.


Con questo articolo, i costituenti vollero ribadire alcuni principi di grande importanza: il divieto di istituire giudici straordinari o speciali (i tribunali «speciali», solitamente, sono uno strumento utilizzato dai regimi autoritari per reprimere e scoraggiare il dissenso); la possibilità di punire un reato solamente attraverso una legge preesistente; il divieto di emettere condanne in assenza di un regolare processo.
Così l’on. Giovanni Leone (Democrazia cristiana) spiegava il significato delle disposizioni contenute nell’articolo: «Quando si parla di fatto, nella scienza giuridica e nella legislazione è controversa la nozione. Per alcuni fattoè sia l’azione che l’evento, per altri è solo l’azione. Se noi diciamo che si può punire soltanto in forza di una legge che sia in vigore nel momento in cui si commette il fatto, questa formula potrebbe prestarsi a una applicazione pericolosa; cioè a far ritenere che basti, per punire un soggetto, che la legge sia andata in vigore prima dell’evento, anche dopo l’azione. Ora la norma deve preesistere all’azione, in quanto è nell’azione che si realizza il contrasto tra la volontà imputabile del delinquente e la volontà della legge. Per questo profilo tecnico e perché non vi sia equivoco, vogliamo che si stabilisca in maniera precisa che la norma di legge penale deve preesistere non solo all’evento, ma anche all’azione».

L’articolo stabilisce con chiarezza che ciascun cittadino ha diritto a essere giudicato dal suo giudice naturale: ciò significa che il giudice viene individuato dalla legge sulla base di criteri oggettivi relativi al territorio in cui è stato commesso il fatto e alla materia a cui si riferisce.
La seconda parte dell’articolo enuncia il principio di legalità penale, il cui scopo è quello di tutelare l’individuo dai possibili abusi dei pubblici poteri per quanto riguarda i procedimenti penali che possono prevedere la privazione della libertà personale.
Il principio di legalità penale è imperniato sui concetti di riserva di legge (i comportamenti qualificabili come reato possono essere stabiliti solamente dalle leggi approvate dal Parlamento, considerato l’organo maggiormente rappresentativo del potere sovrano dei cittadini), tassatività (i comportamenti qualificabili come reato devono essere descritti in maniera dettagliata e chiara, in modo tale che le pene non possano essere decise sulla base della discrezionalità del giudice) e retroattività (una legge penale non si può applicare a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore).