L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Il primo comma fu approvato dall’Assemblea dopo la sua illustrazione da parte dell’on. Camillo Corsanego (Democrazia cristiana), che sottolineò i seguenti motivi a favore del divieto di estradizione del cittadino: il diritto alla protezione dei cittadini all’interno e all’esterno dei confini nazionali; la forte probabilità di una discriminazione del cittadino italiano da parte dell’autorità giudiziaria di un paese straniero; la presenza di legislazioni contrarie ai principi espressi dalla Costituzione della Repubblica italiana (per esempio, la presenza della pena di morte negli ordinamenti di molti paesi stranieri).
In seguito alle pressioni degli on. Giuseppe Bettiol, Giovanni Leone e Lodovico Benvenuti (Democrazia cristiana) l’Assemblea approvò anche il secondo comma che vieta espressamente l’estradizione di un cittadino per «reati politici». Spiegava l’on. Bettiol: «Qual è il giudice più naturale, se non il giudice del paese cui il cittadino appartiene? […] Il nostro giudice ha una sensibilità diversa da quella del giudice che vive sotto altro clima, in altra situazione sociale e politica».

L’estradizione è uno strumento di cooperazione internazionale che consente la consegna di una persona da parte di uno Stato in cui questa si trova a un altro Stato che vuole giudicarla o che vuole dare attuazione a una sentenza di condanna già pronunciata. L’articolo si riferisce solamente alla estradizione passiva (lo Stato italiano riceve la richiesta di consegna di un cittadino accusato di aver commesso un reato da uno Stato estero) e non all’estradizione attiva (lo Stato italiano richiede a uno Stato estero la consegna di un cittadino che è stato imputato e condannato in Italia).
L’art. 26 tutela i cittadini italiani con l’istituto della garanzia costituzionale che, oltre a vietare l’estradizione per reati politici, prevede la concessione dell’estradizione solamente nei casi in cui lo Stato italiano abbia firmato un accordo con uno Stato estero (in questo modo è garantita la reciprocità di trattamento delle richieste inoltrate dagli Stati firmatari).
Inoltre, l’estradizione non può essere concessa verso quei paesi il cui ordinamento prevede pene che non possono essere inflitte in Italia: ciò significa, per esempio, che è sempre vietata l’estradizione verso un paese che prevede la pena di morte (in Italia, non ammessa dall’art. 27).